PALERMO – L’avvocato monrealese Mario Caputo entrerà all’ARS. Prenderà il posto del collega di partito Antonino Rizzotto. La Corte d‘Appello di Palermo, presidente Antonio Novara, ha accolto il ricorso presentato dallo stesso Caputo Mario Caputo, difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi e ha stabilito che Antonino Rizzotto non era eleggibile a deputato dell’Ars.
Ex consigliere comunale di Forza Italia a Monreale, Mario Caputo si era candidato alle regionali del novembre 2017 nella lista “Nello Musumeci Presidente”, dove avevano confluito i partiti “Fratelli d’Italia” e “Noi con Salvini”. Era risultato secondo, e primo dei non eletti, appunto dietro a Rizzotto.
In seguito l’avvocato monrealese aveva presentato ricorso eccependo l’ineleggibilità del collega di partito, in quanto non si era dimesso da presidente dell’Ente di Formazione Issford entro il termine di 90 giorni dal termine della precedente legislatura. E i giudici gli hanno dato ragione.
Secondo i magistrati Antonino Rizzotto va dichiarato decaduto dalla carica di componente dell’Assemblea Regionale Siciliana e va sostituito con il primo dei non eletti Mario Caputo.
“Secondo la volontà legislativa – si legge nella sentenza – è necessario che il candidato non solo non eserciti in punto di fatto la funzione ma che si sia altresì formalmente spogliato dall’incarico, così da perdere agli occhi dell’elettorato la posizione di privilegio che possa metterlo in una situazione di indebito vantaggio nella competizione elettorale. La ratio della norma in esame, infatti, come detto sopra va individuata nell’esigenza di tutelare la libera determinazione dell’elettore e di garantire la “par condicio” dei candidati, evitando che il particolare ruolo ricoperto dal soggetto possa metterlo in una situazione determinativa di indebito vantaggio nella competizione elettorale”.
“Le dimissioni di Rizzotto – scrivono i giudici – sono state formalizzate il 24 luglio 2017 e riportate al protocollo. Il presidente provinciale dell’Anmic dà atto delle dimissioni del Rizzotto con decorrenza dal 25 luglio 2017 e si provvede alla nomina del nuovo Presidente nella persona di Silvana Profita. L’articolo 10 della legge regionale 29 del 1951 richiede la cessazione effettiva dalle funzioni per “dimissioni o altra causa”, ovvero una loro specifica formalizzazione. Secondo la volontà legislativa, è necessario che il candidato non solo non eserciti in punto di fatto la funzione ma che si sia altresì formalmente spogliato dall’incarico”.

Secondo i giudici è necessario che le dimissioni siano conoscibili perché, altrimenti, il candidato, seppur dimissionario, continuerebbe a essere considerato, durante la campagna elettorale, per la carica già rivestita e per il conseguente prestigio, e sarebbe vanificata, quindi, la ratio della legge.
“Per questa ragione, quindi, non sarebbe nemmeno sufficiente un atto di data certa, a norma dell’art. 2704 c.c., che contenesse la presentazione delle dimissioni, nella specie comunque inesistente – aggiungono i giudici – Occorreva anche che venissero iscritte nel registro delle imprese, così da divenire opponibili ai terzi. Né, del resto, il Rizzotto ha provato che l’elettorato fosse comunque a conoscenza della dedotta cessazione dalla carica. Secondo i giudici Rizzotto sia cessato dalla funzioni che ne determinavano l’ineleggibilità solo a seguito della variazione presso il registro camerale, avvenuta il 23.10.2017, come non contestato e, quindi, oltre il termine previsto dalla legge. Ne consegue che, in riforma dell’ordinanza appellata, Rizzotto Antonino va dichiarato decaduto dalla carica di componente dell’Assemblea Regionale Siciliana e che il risultato delle elezioni del 5.11.2017, e va sostituito con il primo dei non eletto Mario Caputo”.